Congedo per quarantena del figlio minore di 14 anni.
Con circolare n. 116 INPS ha chiarito i requisiti e le modalità di fruizione del Congedo Covid-19 per quarantena scolastica introdotti dall’art. 5 del D.L.111/2020.
La norma prevede che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato possa non richiedere un Congedo speciale in occasione della quarantena del/dei figli minori di 14 anni.
Vediamo nel dettaglio i requisiti
Titolarità di rapporto di lavoro dipendente in essere, in caso di intervenuta cessazione o sospensione si perde il diritto alla fruizione e il lavoratore deve darne immediata comunicazione a INPS.
Non deve svolgere la prestazione lavorativa in modalità di Smart Working.
Il figlio deve essere minore di 14 anni, il compimento del 14° anno fa decadere il diritto alla fruizione.
Il figlio deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo. A questo fine si fa riferimento alla residenza anagrafica, non rilevano le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o collocamento del minore si farà riferimento al provvedimento di affidamento o collocamento.
Il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere stato messo in quarantena ai sensi dell’art. 5 del D.L. 111/2020 con apposito provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata attraverso uno dei seguenti canali:
- www.inps.it accedendo con le proprie credenziali INPS o in alternativa a mezzo SPID, CIE, CNS;
- Tramite Contact Center Inps al numero verde 800.164 o al numero 06 164 164;
- Tramite i patronati.
Nella domanda dovranno essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal dipartimento di prevenzione della ASL, in mancanza il lavoratore si dovrà impegnare a fornire gli estremi entro 30 gg dalla presentazione della domanda.
I dipendenti del settore pubblico devono rivolgere istanza direttamente all’amministrazione di appartenenza.
Durata
Il congedo potrà essere richiesto nel periodo dal 9 settembre al 31 dicembre 2020.
La durata massima del congedo coincide con la durata del periodo di quarantena disposto dalla Asl competente.
Compatibilità e incompatibilità
Il diritto di richiesta appartiene ad entrambi i genitori in alternativa tra loro.
In caso di periodi di quarantena sovrapposti tra più figli per i giorni di sovrapposizione viene corrisposta una sola indennità.
Nella tabella sotto riportiamo sinteticamente le condizioni di compatibilità/ incompatibilità con l’eventuale stato di assenza dell’altro genitore.
Genitore richiedente Congedo | Assenza altro Genitore | Compatibilità |
Congedo Covid-19 | Malattia | Si |
Congedo Covid-19 | Maternità/Paternità | Si per altro figlio |
Congedo Covid-19 | Ferie | Si |
Congedo Covid-19 | Aspettativa non Retribuita | Si |
Congedo Covid-19 | Soggetti Fragili | Si a prescindere dallo svolgimento di attività lavorativa anche in modalità agile. |
Congedo Covid-19 | Permessi L. 104/1992 | SI |
Congedo Covid-19 | Inabilità e pensione di invalidità | SI per situazioni di patologia invalidante tale da comportare il riconoscimento di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità. |
Congedo Covid-19 | Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli | NO |
Congedo Covid-19 | Congedo parentale | NO |
Congedo Covid-19 | Riposi giornalieri della madre/padre | NO |
Congedo Covid-19 | Inoccupato/disoccupato | NO |
Congedo Covid-19 | CIG -CIGD- NASPI o altri strumenti a sostegno del reddito per sospensione o riduzione. | NO |
Il congedo non spetta neanche nei giorni di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente in caso di contratto part-time o intermittente.
Misura
Per i giorni di congedo fruiti ( corrispondenti alla giornate lavorative perse) compete un’indennità pari al 50% della retribuzione calcolata in base alle disposizioni dettate a sostegno della maternità/paternità.