Congedo per quarantena del figlio minore di 14 anni.

Con circolare n. 116 INPS ha chiarito i requisiti e le modalità di fruizione del Congedo Covid-19 per quarantena scolastica introdotti dall’art. 5 del D.L.111/2020.

La norma prevede che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato possa non richiedere un Congedo speciale in occasione della quarantena del/dei figli minori di 14 anni.

Vediamo nel dettaglio i requisiti

Titolarità di rapporto di lavoro dipendente in essere, in caso di intervenuta cessazione o sospensione si perde il diritto alla fruizione e il lavoratore deve darne immediata comunicazione a INPS.

Non deve svolgere la prestazione lavorativa in modalità di Smart Working.

Il figlio deve essere minore di 14 anni, il compimento del 14° anno fa decadere il diritto alla fruizione.

Il figlio deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo. A questo fine si fa riferimento alla residenza anagrafica, non rilevano le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o collocamento del minore si farà riferimento al provvedimento di affidamento o collocamento.

Il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere stato messo in quarantena ai sensi dell’art. 5 del D.L. 111/2020 con apposito provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata attraverso uno dei seguenti canali:

  1. www.inps.it accedendo con le proprie credenziali INPS o in alternativa a mezzo SPID, CIE, CNS;
  2. Tramite Contact Center Inps al numero verde 800.164 o al numero 06 164 164;
  3. Tramite i patronati.

Nella domanda dovranno essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal dipartimento di prevenzione della ASL, in mancanza il lavoratore si dovrà impegnare a fornire gli estremi entro 30 gg dalla presentazione della domanda.

I dipendenti del settore pubblico devono rivolgere istanza direttamente all’amministrazione di appartenenza.

Durata

Il congedo potrà essere richiesto nel periodo dal 9 settembre al 31 dicembre 2020.

La durata massima del congedo coincide con la durata del periodo di quarantena disposto dalla Asl competente.

Compatibilità e incompatibilità

Il diritto di richiesta appartiene ad entrambi i genitori in alternativa tra loro.

In caso di periodi di quarantena sovrapposti tra più figli per i giorni di sovrapposizione viene corrisposta una sola indennità.

Nella tabella sotto riportiamo sinteticamente le condizioni di compatibilità/ incompatibilità con l’eventuale stato di assenza dell’altro genitore.

Genitore richiedente Congedo Assenza altro Genitore Compatibilità
Congedo Covid-19 Malattia Si
Congedo Covid-19Maternità/Paternità Si per altro figlio
Congedo Covid-19Ferie Si
Congedo Covid-19Aspettativa non RetribuitaSi
Congedo Covid-19Soggetti FragiliSi a prescindere dallo svolgimento di attività lavorativa anche in modalità agile.
Congedo Covid-19Permessi L. 104/1992SI
Congedo Covid-19Inabilità e pensione di invalidità SI per situazioni di patologia invalidante tale da comportare il riconoscimento di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
Congedo Covid-19Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli NO
Congedo Covid-19Congedo parentale NO
Congedo Covid-19Riposi giornalieri della madre/padreNO
Congedo Covid-19Inoccupato/disoccupatoNO
Congedo Covid-19CIG -CIGD- NASPI o altri strumenti a sostegno del reddito per sospensione o riduzione.NO

Il congedo non spetta neanche nei giorni di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente in caso di contratto part-time o intermittente.

Misura

Per i giorni di congedo fruiti ( corrispondenti alla giornate lavorative perse) compete un’indennità pari al 50% della retribuzione calcolata in base alle disposizioni dettate a sostegno della maternità/paternità.